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Cambiano le regole per il tempo determinato

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Introdotte le nuove norme per i contratti a tempo determinato, che tra l’altro prevedono l’utilizzo di questa formula anche per l’attività ordinaria dell’azienda e alcune importanti deroghe alla normativa precedente



Il ministero del Lavoro ha reso effettive le nuove indicazioni per l’applicazione del contratto a tempo determinato, fenomeno ormai di rilievo nel panorama del mondo del lavoro italiano, dove questa formula è applicata su quasi 2 milioni e 300mila persone (il 13,2% dei lavoratori), con un trend sempre in crescita (il 49,5% degli assunti nel 2007 è stato reclutato a termine).

Le nuove norme sono state introdotte attraverso vari provvedimenti (tra cui il d.l. 112/2008 e la circolare 13/2008), con l’obiettivo di rendere meno rigide le motivazioni di utilizzo del contratto a tempo determinato e di ridurre i contenziosi giurisprudenziali. Esse stabiliscono che le aziende possono utilizzare i contratti a tempo determinato anche per l’attività ordinaria, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo in caso di particolari condizioni oggettive, quali il completamento di un determinato compito o la realizzazione di un evento specifico in una certa data. Dal punto di vista della giurisprudenza, il contratto a tempo indeterminato resta comunque la regola e solo eccezionalmente si può ricorrere al contratto a termine (ad esempio, in caso di copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di ristrutturazione aziendale o di sostituzione di lavoratori in malattia, congedo parentale, ferie).

Novità anche in caso di violazioni alle disposizioni relative alle specifiche ragioni, alla forma scritta e alla disciplina della proroga riguardanti il contratto a termine: infatti non verrà più applicata la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato; nel caso si verificassero tali violazioni il lavoratore avrà, invece, diritto a un indennizzo che potrà ammontare da un minimo di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione fino a un massimo di sei mensilità.

I provvedimenti del ministero introducono poi deroghe fondamentali nell’ambito del limite temporale di 36 mesi per l’applicazione del contratto a termine e del diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato. In questi casi, le deroghe saranno quelle indicate eventualmente dai contratti collettivi nazionali.

Martino Contaldi

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